Art. 18.
(Fasi di sviluppo della ricerca approvata).

      1. All'impresa farmaceutica ammessa ai benefìci previsti dall'articolo 15 è fatto obbligo, entro un mese, di comunicare al Ministero della salute e alla Sottocommissione per le malattie rare l'inizio delle attività, che sono articolate nelle seguenti fasi:

          a) prima fase: prove pre-cliniche di laboratorio: in questa fase devono essere effettuati test sugli animali della durata minima di tre anni; al termine dei tre anni sono presentati i risultati alla Sottocommissione per le malattie rare la quale, entro i due mesi successivi, deve pronunziarsi sul passaggio alla seconda fase;

          b) seconda fase: presentazione dei test di indagine sul campione umano:

              1) l'impresa, entro un mese dalla comunicazione, deve sottoporre alla Sottocommissione per le malattie rare un test

 

Pag. 16

di indagine sul campione umano, che diviene operativo previa approvazione o silenzio della stessa sottocommissione, decorso un ulteriore mese dalla data di ricevimento;

              2) il test deve indicare dove e come l'indagine sarà condotta; i componenti del prodotto da testare; la sua struttura chimica; gli effetti collaterali dello stesso, riscontrati sugli animali; il modo di produzione del farmaco;

          c) terza fase: applicazione clinica:

              1) prima sottofase, della durata di un anno: sperimentazione su un campione da 20 ad 80 pazienti volontari;

              2) seconda sottofase, della durata di due anni; controllo su un campione da 100 a 300 pazienti volontari;

              3) terza sottofase, della durata di tre anni: applicazione su un campione da 1.000 a 3.000 pazienti volontari in cliniche od ospedali;

          d) quarta fase: rapporto riassuntivo: l'impresa dovrà redigere un rapporto su tutti i dati scientifici relativi alla applicazione clinica del prodotto. Questo deve essere approvato dalla Sottocommissione per le malattie rare entro due mesi;

          e) quinta fase: approvazione o diniego: su motivato parere scritto della Sottocommissione per le malattie rare, il Ministro della salute emette il decreto di autorizzazione o di diniego della commercializzazione del farmaco. Il termine per l'emissione del parere della Sottocommissione per le malattie rare è quello di due mesi e quello per l'emissione del provvedimento del Ministro della salute di un mese; solo per gravissimi motivi tali termini sono prorogabili, rispettivamente, di un mese e di quindici giorni.